INFERMIERITALIA
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
INFERMIERITALIA

FUTURO - RICERCA - SVILUPPO -


Non sei connesso Connettiti o registrati

Campania. Tribunale dà il via libera ai pignoramenti nelle Asl

Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 1]

Admin

Admin
Admin
Admin

Campania. Tribunale dà il via libera ai pignoramenti nelle Asl

Le Asl non possono usufruire della normativa sulla sospensione delle azioni esecutive se non hanno predisposto e depositato il piano di pagamento dei debito previsto dalla legge per il blocco dei pignoramenti. Lo ha deciso, in data 11 luglio, il Tribunale di Napoli, sez. dist. Pozzuoli, giudice unico Lepre, sottolineando come il blocco dei pignoramenti per le Asl sia in contrasto con i principi comunitari della libera concorrenza.


12 LUG - Una sentenza che rischia di mettere in ginocchio le Asl campane. Il Tribunale di Napoli, infatti, con sentenza dell’11 luglio pubblicata sul sito mondogiuridico.com, ha stabilito la non operatività della sospensione del blocco dei pignoramenti nei confronti delle Asl. La principale ragione è che in Campania manca la ricognizione dettagliata sui debiti, requisito previsto dalla legge 220/2010 che fa riferimento alla legge 122/2010 per la sospensione delle azioni esecutive nei confronti delle Asl. “La suddetta normativa, infatti - si legge nella sentenza -, non ha lo scopo di consentire alle Asl di non pagare atteso che di certo non cancella né estingue i crediti costituenti oramai diritti quesiti; la sospensione delle azioni esecutive ha, invece, lo scopo opposto di agevolare gli adempimenti, consentendo alle aziende sanitarie di riorganizzarsi a fronte delle numerose azioni giudiziarie intraprese nei loro confronti in questi anni, riorganizzazione funzionale evidentemente proprio al pagamento dei debiti residui. A tal fine, del resto, la disposizione specifica che i pignoramenti “non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite”: ciò si spiega, del resto, col fatto che - pendente la sospensione delle azioni esecutive - in tutta evidenza le aziende devono poter utilizzare le varie rimesse finanziarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali, tra cui rientra certamente e prioritariamente il pagamento dei debiti. Ecco, quindi, che si spiega definitivamente la previsione della necessità della ricognizione e pianificazione dei debiti e dei relativi pagamenti”.

Non solo. Secondo il giudice, la normativa sulla sospensione dei pignoramenti nei confronti delle Asl è sostanzialmente in contrasto con i principi comunitari della libera concorrenza dal momento che le Asl, oltre a non poter fallire per espressa esclusione normativa in quanto ente pubblico, no possono neppure essere sottoposte ad azioni esecutive da parte dei creditori, a differenza di quanto accada per gli imprenditori sanitari privati accreditati, sottoposti ai fallimenti e alle azioni esecutive. Inoltre, le Asl, oltre ad essere erogatori di servizi, sono anche erogatori dei fondi . “La legge – si legge nella sentenza - evita che l’Asl di fatto paghi i suoi concorrenti, contribuendo, così, potenzialmente a determinare crisi e difficoltà economiche ai propri diretti competitori”.
È evidente poi, secondo il giudice, che la normativa compromette anche gli investimenti di capitale nel nostro Paese, perché gli imprenditori saranno dissuasi dall’ investire capitali o insediare stabilimenti produttivi sanitari in Regioni che beneficiano di leggi di favore, atteso che difficilmente vorrebbero fare affari con Asl che poi rifiutano di pagare legittimate da leggi "ad aziendam".

Ma “l'irragionevolezza” della legge, secondo il giudice, consiste anche nel fatto che il mancato pagamento da parte delle Asl resta comunque un illecito e, di conseguenza, quando finirà la sospensione delle azioni esecutive, le Asl dovranno restituire non solo il capitale e gli interessi ma anche tutti i danni. In particolare, in presenza di cosiddette transazioni commerciali, dovranno addirittura restituire gli. interessi europei ex dlgs 231/2002 per evitare che il debitore si finanzi sulle spalle del creditore: in pratica, le Asl avrebbero potuto fare un mutuo con le banche e pagare ad esempio quel denaro il 5% di interessi; invece, al creditore dovranno dare il capitale e poi il tasso di interesse che è molto più di quel 5%, oltre tutti gli altri danni.

Per tutte queste ragioni il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sul caso della Asl NA 2 Nord, ha disposto l'invio degli atti alla Corte dei Conti perché valuti la correttezza, ai fini dell'esistenza di un danno erariale, dei responsabili della Asl NA 2 Nord che “perdura nella morosità, vanificando l’obiettivo di razionalizzazione e di contenimento della spesa perseguita dall’art. 1, comma 51, l. n. 220/2010” ed espone l’Asl Na 2 Nord “al rischio quanto mai concreto di dover gli interessi di cui al decreto legislativo n. 231/2002 e di dover risarcire gli eventuali danni subiti e pretesi dai creditori insoddisfatti, rischi ancora maggiori ove si consideri che, come detto, rientra nel notorio il fatto che l’azienda sanitaria continua a non pagare anche gli altri creditori, come confermato dal continuo deposito di procedure monitorie presso la sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale di Napoli”.

https://infermieritalia.forumattivo.it

Admin

Admin
Admin
Admin

Tribunale di Napoli - Sezione dist. Pozzuoli, G.U. dott. Antonio Lepre - sentenza 11 luglio 2011

Crediti pecuniari - Crediti nei confronti della ASL - Procedura esecutiva - Disciplina speciale della sospensione delle azioni esecutive - Presupposti legali per la sospensione dell'azione esecutiva - Necessità ricognizione dei debiti e piano di rientro - Sussiste - Compatibilità della disciplina con il diritto comunitario - Violazione della normativa comunitaria a tutela del concorrenza - Sussiste - Violazione del diritto ad avere un equo processo - Sussiste.

Le ASL devono dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 1, comma 51, l. n. 220/2010 per la operatività della sospensione dell’azione esecutiva; in particolare, dovrà essere provata la conclusione della procedura di ricognizione dei debiti relativi ai piani di rientro sanitari con contestuale predisposizione di un piano di individuazione delle modalità e tempi pagamento.La suddetta normativa, infatti, non ha lo scopo di consentire alle ASL di non pagare atteso che di certo non cancella nè estingue i crediti costituenti oramai diritti quesiti; la sospensione delle azioni esecutive ha, invece, lo scopo opposto di agevolare gli adempimenti, consentendo alle aziende sanitarie di riorganizzarsi a fronte delle numerose azioni giudiziarie intraprese nei loro confronti in questi anni, riorganizzazione funzionale evidentemente proprio al pagamento dei debiti residui.
E’ pacifico che con il decreto legislativo n. 502/1992 è stato introdotto un sistema con tratti fortemente concorrenziali tra pubblico e privato, da intendersi, quest’ultimo, sia come privato accreditato che come privato, per così dire, “puro”. Stando all’attuale configurazione normativa, si ha un imprenditore sanitario che non può fallire per espressa previsione normativa e che - ancorché temporaneamente - gode dell’invero rilevante beneficio di non poter essere aggredito esecutivamente dai propri creditori, beneficio che, a ben vedere, rasenta il privilegio processuale: la disciplina nazionale entra in forte tensione con i principi della libera concorrenza che permeano l'intero ordinamento comunitario
A questa ricostruzione nel senso della operatività dei principi della libera concorrenza non osta l’art. 168, par. 7, TFUE, secondo cui l’Unione “rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della politica sanitaria e l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica”, in quanto tale disposizione riguarda la gestione della politica sanitaria e le scelte, quindi, di fondo della stessa, laddove l’art. 1, comma 51, l. n. 220/2010 ha ad oggetto tutt’altra materia vale a dire la sospensione dell’azione esecutiva e, quindi, si occupa delle modalità processuali di tutela dei crediti, non incidendo sulla politica sanitaria cioè sull’organizzazione di fondo delle prestazioni di servizi sanitari. Infatti, il modello sanitario italiano è fondato sulla tendenziale concorrenza tra pubblico e privato, che compartecipa - con finalità di lucro - alla erogazione delle prestazioni sanitarie contribuendo a fornire ai cittadini il servizio di assistenza nel suo complesso: tale rilievo, a ben vedere, assorbe ogni altro profilo, perché è chiaro che l’adozione di un modello concorrenziale - ancorché con le specificità proprie di ogni quasi-mercato - implica automaticamente il rispetto dei principi di libertà di impresa e concorrenza.
Oltre ad essere pregiudicato il principio della libera concorrenza per gli imprenditori sanitari privati rispetto a quello pubblico, in altra prospettiva vi sono ragionevoli dubbi circa la piena compatibilità della sospensione delle azioni esecutive con due dei principali corollari che presidiano la concreta attuazione della concorrenza: il principio della libera circolazione dei capitali e quello della libertà di stabilimento, principi la cui effettività è anche strettamente connessa alla sussistenza di una giurisdizione equa e realmente idonea ad assicurare tutela effettiva alle posizioni creditorie e, in generale, al conseguimento del bene della vita perseguito con la tutela giurisdizionale.

Infine, non vi può essere dubbio che non può dirsi equo nè giusto un processo che non sia funzionale alla soddisfazione concreta della pretesa fatta valere in giudizio; anzi, può dirsi che l’essenza stessa della giurisdizione è proprio quella di approntare un sistema statuale idoneo a consentire al cittadino la realizzazione e conseguimento del bene della vita a cui aspira e di cui ha chiesto la tutela. L'art. 6 CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l’art. 111 Cost. esprimono il medesimo valore fondamentale, vale a dire il diritto del singolo non tanto e non solo ad avere una pronunzia giurisdizionale in tempi ragionevoli e secondo modalità e contenuti equi, ma anche e soprattutto il diritto a poter ottenere una tutela giurisdizionale che sia effettivamente rivolta e idonea a realizzare il bene della vita di cui si è chiesta la tutela giurisdizionale.

https://infermieritalia.forumattivo.it

Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 1]

Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.