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Anche l'infermiere paga la «colpa medica»

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Anche l'infermiere paga la «colpa medica»

Anche l'infermiere è responsabile penalmente per "colpa medica".
Anche a lui spetta un ruolo nella tutela della salute del paziente, un ruolo cautelare, per esempio, per quanto riguarda il controllo del decorso postoperatorio e sulla convalescenza.
La Corte di cassazione (quarta sezione penale, sentenza n. 24573, depositata ieri) ha così annullato la pronuncia con cui il Gup aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di alcuni medici accusati dalla famiglia di un paziente di avere sottovalutato le condizioni di un familiare che, ricoverato d'urgenza dopo un incidente di moto, era dopo pochi giorni deceduto.
documenti

* Cassazione - Sentenza n. 24573/11

Alla base del proscioglimento, almeno per gli infermieri, c'era la considerazione per cui le funzioni di ausiliari del personale medico escludono che gli infermieri possano avere una propria autonomia di valutazione sulla verifica della compatibilità del quadro clinico del paziente con l'intervento e le cure dei medici. Insomma, gli infermieri, in punta di diritto, ma anche di fatto, per il Gup non rivestono una tipica posizione di garanzia.

Sul punto la Cassazione è però netta e dichiara di non condividere una pronuncia che ha frainteso completamente i principi applicabili nella materia. Per la Cassazione, infatti, rientra nei compiti specifici dell'infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto «sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico».
Quello del Gup, oltretutto, è – per la Cassazione – un ragionamento che finisce per mortificare le competenze professionali degli ausiliari che invece si trovano a svolgere «un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo, come detto, l'infermiere onerato di vigilare sul decorso post operatorio».


È sbagliato fare riferimento all'autonomia valutativa, di cui sarebbe sprovvisto l'infermiere a differenza del medico; decisivo, invece, l'obbligo dell'infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole, di chiamare l'intervento del medico di turno, cui affidare la decisione finale.

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