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1trasferimento Empty trasferimento Ven 16 Set - 1:15:27

mamma



chiedo se è possibile uno scambio io lavoro a vignola modena e vorrei lavorare a ischia vi prego aiutatemi con qualsiasi informazione utile per questo trasferimento...grz in anticipo

2trasferimento Empty Re: trasferimento Mer 21 Set - 2:17:18

Orange Stripes

Orange Stripes


Da parte mia posso chiarirti cosi:
Questa e' una breve interpretazione della normativa vigente in materia di mobilita' compensativa (interscambio) e di mobilita' volontaria all'interno del pubblico impiego. Laddove possibile e chiarificatore, abbiamo inserito un riferimento contenente il testo integrale degli articoli pertinenti.

Mobilita' compensativa o interscambio
La normativa di riferimento e' data dall'Art. 7 D.p.c.m. n. 325 del 5.08.1988; l'articolo in esame prevede la possibilita' di uno scambio di dipendenti della p.a., anche di diverso comparto, purche' esista l'accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero svolgano le medesime mansioni. La laconicita' della norma lascia, di fatto, ampia discrezionalita' alle amministrazioni, le quali possono stabilire l'identita' delle mansioni a proprio giudizio. In ogni caso, anche in caso di identico mansionario e di identico comparto, e' sempre necessario il nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza affinche' la pratica vada a buon fine.

Nonostante la discrezionalita' lasciata alle amministrazioni, l'interscambio e' un ottimo sistema per coniugare le proprie esigenze personali e professionali: lo svantaggio dovuto alla perdita di una risorsa per l'amministrazione e' virtualmente nullo, o comunque ridotto al minimo; questo e' uno dei motivi per cui una pratica di mobilita' compensativa ha maggiori probabilita' di successo rispetto alla mobilita' volontaria.

L'applicabilita' del DPCM 325/88 rispetto ai singoli CCNL di comparto, anche alla luce della posteriore contrattualizzazione del pubbligo impiego, e' ben chiarita da questa sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento: il CCNL di comparto prevale sul DPCM 325/88, ma non necessariamente in modo sfavorevole al dipendente, al contrario!

Prassi da seguire
Questa e', per sommi capi, la prassi da seguire per presentare una richiesta di mobilita' compensativa:

Trovare una persona di pari qualifica e profilo professionale interessata all'interscambio;
Spedire entrambi e contemporaneamente una lettera all'ufficio personale dell'ente in cui si desidera trasferirsi, nella quale si chiede di essere trasferiti con mobilita' e si dichiara di essere a conoscenza che l'altra persona ha a sua volta presentato analoga domanda (vedi facsimile). Puo' essere utile inserire, nel testo della lettera, i riferimenti agli articoli di legge e dei CCNL che regolano la meteria.
La lettera sopra descritta va spedita per conoscenza anche al proprio ente di apprtenenza.
Dopo gli eventuali colloqui di rito, ai quali uno o tutti e due i richiedenti possono essere chiamati, si deve sperare di avere fatto una buona impressione. Se cosi' e', l'ente presso il quale si e' presentata domanda di mobilita' scrivera' all'ente presso il quale si lavora, chiedendo la concessione del nullaosta al trasferimento.
A questo punto, l'ente di appartenenza dovra' rispondere concedendo o negando il nullaosta (che, per conoscenza, verra' inviato anche a voi) e vi ricordiamo che, in caso di interscambio, sara' piu' difficile negarvelo.
E' possibile che venga anche seguita una temporanea prassi di comando, un istituto che spesso precede i casi di mobilita', indipendentemente dall'esistenza di un interscambio.

Mobilita' volontaria
La normativa di riferimento e' data dall'Art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (integrato dall'art. 5, comma 1 - quater della Legge n. 43 del 31 marzo 2005), il quale ha semplicemente unificato il decreto legislativo nr. 29 del 03.02.93 e le successive modificazioni. In teoria questa normativa si dovrebbe applicare a tutte le amministrazioni pubbliche (Art. 1, comma 2 d.lgs 165 del 30.03.01). Come per la mobilita' compensativa, la mobilita' volontaria e' possibile anche fra comparti diversi ed e' sempre necessario il nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza. In questo caso, pero', la normativa indica una parita' di qualifica, e non di profilo professionale, lasciando aperto il campo a diverse possibili interpretazioni, soprattutto laddove i CCNL non abbiano colmato la lacuna.

Stante la nuova classificazione del personale, non piu' diviso per qualifiche funzionali (I, II, III, ecc), bensi' per area o categoria (A, B, C, D) e livello retributivo (1, 2, 3, 4), la mobilita' dovrebbe essere permessa per la copertura di ruoli relativi alla stessa area, perlomeno all'interno del medesimo comparto, indipendentemente dalla situazione retributiva (Esempio).

ATTENZIONE: a norma dell'art. 1 co. 2 del predetto Decreto, l'istituto della mobilita' volontaria non si applica ne' all'Ente ANAS in quanto Ente Pubblico Economico, ne' alle POSTE S.p.A. in quanto Societa' per Azioni, anche se a controllo pubblico. Analogo ragionamento va seguito per i dipendenti Telecom Italia e Treni Italia.

Come lascia trasparire la normativa, la mobilita' non e' un diritto del pubblico dipendente, quale che sia l'anzianita' di servizio. L'ultima parola resta sempre all'amministrazione di appartenenza, che puo', senza necessita' di particolari motivazioni, negarla al proprio dipendente. Tuttavia, nella prassi, se si presenta una domanda di mobilita' per interscambio si hanno ottime possibilita' di successo (la durezza di cuore dei capi ha un limite....). Di qui l'utilita' di questo servizio. Non occorre aggiungere che, qualora trovaste delle inesattezze in quanto scritto o delle aggiunte da apportare, siete vivamente pregati di comunicarcele.

3trasferimento Empty Re: trasferimento Mer 21 Set - 2:22:58

Manolo

Manolo

Art. 30 d.lgs 165 del 30.03.2001

Articolo 30

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

(art.33 d.lgs n.29 del 1993)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1.
NDR: l'articolo citato e' stato integrato dell'art. 5, comma 1 - quater della Legge n. 43 del 31 marzo 2005:

1-quater. Al fine di agevolare la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per consentire un piu' efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.



A completamento del testo di legge, citiamo parte di un articolo in materia pubblicato sull'autorevolissimo "L'esperto risponde de Il Sole 24 Ore" il 30 Gennaio 2000 (l'articolo si riferisce al precedente d.lgs 29/93 modificato, ma la sostanza delle affermazioni non cambia).

" omissis. La disposizione va correlata con le modifiche apportate dal comma 2 dello stesso articolo 20 all'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, in materia di <<passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse>>. Eliminata ogni strettoia per il passaggio da un comparto all'altro del pubblico impiego (prima il trasferimento del personale fra comparti diversi richiedeva <<apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, indicante modalita' e criteri per i trasferimenti>>), ora il trasferimento e' disposto, in ogni caso, previo il consenso dell'amministrazione di appartenenza. E', peraltro, da segnalare come "procedure" e "criteri generali" eventualmente necessari per l'applicazione della norma (e quindi in nessun caso modificativi della stessa, ndr.), potranno essere definiti dai contratti collettivi nazionali (comma 3 dell'art. 33); il silenzio sul tema in piu' d'uno dei contratti di recente stipulati (ad esempio quello del comparto Regioni-Autonomie Locali) non preclude, comunque, le procedure di trasferimento di cui si tratta, visto che il ruolo della contrattazione collettiva viene configurata come meramente eventuale. omissis".

Quindi, secondo il predetto autorevole quotidiano, la norma e' applicabile a tutti i comparti del pubblico impiego, a prescindere dal fatto che nei singoli contratti di comparto siano state disciplinate o meno le procedure per l'applicazione della norma in questione.

In ogni caso, rimane comunque valida l'altra strada e cioe' chiedere l'interscambio ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 325/88; a tal proposito, piace ricordare che nel lontano 1995 fu addirittura effettuato uno scambio tra una "ministeriale" (profilo professionale "Dattilografa") e una impiegata di un piccolo Comune della Lucania, di corrispondente profilo professionale (le due Amministrazioni verificarono la corrispondenza dei profili professionali attraverso l'esame dei rispettivi mansionari presentati dalle interessate).

Possiamo addirittura citare un caso estremo: una ragazza ex IV Q.F., in servizio a Roma, ha proposto uno scambio (anomalissimo) con un ex VII Q.F. in servizio a Palermo; l'Amministrazione di appartenenza di quest'ultimo ha dato parere favorevole, mentre l'Amministrazione di Roma ha negato l'autorizzazione soltanto per il motivo che la dotazione organica, all'epoca della richiesta, non presentava carenze relativamente alla ex VII q.f. (a tal proposito il competente Dirigente ha fatto presente che se l'interlocutore fosse stato una V qualifica funzionale, qualifica di cui l'Amministrazione aveva invece carenza, l'interscambio sarebbe sicuramente andato in porto).

4trasferimento Empty Re: trasferimento Mer 21 Set - 2:27:57

Orange Stripes

Orange Stripes

L'istituto del Comando

(art. 56 del d.P.R. 3/57 modificato dalla L.127/97)

Alcune Amministrazioni Pubbliche usano far precedere la mobilita' da un periodo di “comando”.
Il comando e' un istituto previsto dall’art.56 del d.P.R. n. 3/57.
Esso ricorre quando l’impiegato pubblico viene destinato, temporaneamente e per sopperire ad esigenze eccezionali dell’amministrazione richiedente, ad un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.
Il procedimento e' stato alquanto semplificato dalla L.127/97.
Il provvedimento di “comando” va adottato entro 15 gg. dalla ricezione della richiesta.
Nelle more dell’adozione del provvedimento formale di “comando” e' consentita l’immediata utilizzazione del dipendente presso l’Amministrazione richiedente, previo nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza.
Gli oneri stipendiali fanno carico all’Amministrazione richiedente.

5trasferimento Empty Re: trasferimento Gio 22 Set - 22:10:10

paperadiva

paperadiva

L'ASL Napoli 2 Nord,di cui Ischia fa parte,ha indotto mobilita'volontaria regionale (circa 200 domande pervenute)a giugno di quest'anno, per sanare le carenze di organico presenti nel P.O.Rizzoli,di mobilità extraregionale non se ne parla.

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